Statuto


Statuto dell’Associazione ALDEIA – Intorno a nascita e crescita ETS – APS
 

Art. 1-Costituzione, denominazione e sede 

1. E’ costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l’ente del Terzo settore  Associazione ALDEIA – Intorno a nascita e crescita ETS–APS siglabile ALDEIA ETS-APS con sede legale nel Comune di Bra (CN) e di seguito indicato come ente.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore. 

 Art. 2-Scopi e finalità

1. L’ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L’ente persegue le seguenti specifiche finalità:

– Diffondere una cultura di scelte libere e consapevoli in tema di nascita, crescita e salute sessuale e riproduttiva in tutte le età della vita, che sia aggiornata, inclusiva, personalizzata, appropriata e priva di giudizio.

– Promuovere la diffusione di un’informazione appropriata sui luoghi della nascita ospedalieri ed extraospedalieri, come il domicilio o la casa maternità.

– Promuovere il rispetto della fisiologia di gravidanza, nascita e crescita grazie alla diffusione di una cultura attenta a stili di vita e prevenzione, sostenendo la coppia in un percorso verso la genitorialità.

– Favorire il benessere bio-psico-sociale e culturale del nucleo familiare, salvaguardando gli aspetti antropologici e culturali dell’esperienza parto-nascita e sostenendo la donna nell’intenso passaggio dalla gravidanza al dopo/parto.

– Sostenere il valore sociale della prima relazione madre-bambino-padre iniziata in gravidanza, sigillata nel parto e rinforzata con l’allattamento, prevenendo anche ogni forma di isolamento 

– Promuovere la ricerca e la diffusione di informazioni scientifiche basate su evidenza relative a nascita e crescita, condividendo i saperi tra professionisti per creare una solida rete di supporto al benessere delle donne e della società.

– Promuovere la salute e il benessere del bambino dal concepimento ai primi anni di vita, anche dei piccoli con esigenze speciali

– Promuovere la salute e il benessere della donna in tutti i cicli evolutivi, dal menarca alla menopausa, valorizzando i momenti di passaggio e reintroducendoli nella società.

– Valorizzare il potenziale dell’outdoor education per un’educazione sana, libera e rispettosa di ogni forma di Vita.

– Riconoscere la persona e la collettività come centri naturali e potenziali di salute per tutta la comunità, recuperando e condividendo i  saperi perduti, manuali e non, utilizzando forme multidisciplinari e artistiche.

– Sostenere il coinvolgimento dei papà durante la gravidanza e nella prima relazione col bambino, promuovendo in essi la consapevolezza delle trasformazioni emotive che la genitorialità porta con sé.

– Promuovere l’ascolto e l’utilizzo della musica come linguaggio universale portatore di valori sociali e culturali durante tutto il ciclo della vita, dal concepimento in poi.

– Diffondere l’importanza della musica fin dal concepimento per instaurare un buon legame genitore-bambino, per consolidare l’innata propensione musicale del bambino, come strumento di comunicazione e di crescita emozionale ed intellettuale.

– Valorizzare, verificare, e divulgare la cultura del Babywearing, e di altre pratiche tecniche simili, basandosi sull’ascolto empatico e attivo dei bisogni primari per rendere il genitore una base sicura da cui il bambino si muove verso l’autonomia.

– Elaborare proposte migliorative del Babywearing e di altre pratiche simili al fine di superare lacune ed inefficienze.

Art. 3-Attività

1.Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’ente si propone,  ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo; 

g) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

h)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   povertà educativa; 

i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili, sociali  e politici, nonché dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità e delle  iniziative  di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;     

Nello specifico, a titolo esemplificativo, L’ETS – APS intende svolgere:

-creazione di un punto di riferimento sociale e culturale sui temi della maternità e della nascita;

-corsi e percorsi di educazione e formazione sui temi sensibili, corsi di aggiornamento teorico/pratici;

-interventi pubblici a tema, convegni, seminari, proiezioni multimediali;

-laboratori, conferenze, giornate studio come occasione di incontro, scambio e socialità;

-creazione di reti di sostegno tra pari per la diffusione della cultura del mutuo aiuto;

-attivazione e promozione di servizi per la famiglia, per la donna e per l’uomo;

-progetti di ricerca e monitoraggio a livello locale, nazionale ed internazionale ed ogni altra attività che sia consona agli scopi dell’Associazione;

2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall’ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3.L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4.Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 d.lgs 117/2017.

5.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6.L’ente ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 d.lgs 117/2017.

7.L’ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 

 Art. 4-Patrimonio e risorse economiche 

1. Il patrimonio dell’ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L’ente  trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

• quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

• finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ente;

• erogazioni liberali di associati e di terzi;

• entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

• eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

• ogni altra entrata riconducile alle previsioni dell’art. 79 e seguenti del d.lgs 117/2017;

2.L’esercizio sociale dell’ente ha inizio  il 1° gennaio  e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3.Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ente, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Art. 5-Soci 

1. Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ente  tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità  dell’ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L’adesione all’ ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

 Art. 6-Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci 

1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ente stesso.

2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.

5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

• non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

• senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giornI dal sollecito scritto;

• svolga attività contrarie agli interessi dell’ente;

• in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’ente.

7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.

10.  In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ente.

11. Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, inviando  comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Art. 7-Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti  i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ente ed alla sua attività

2. I soci hanno diritto:

• di partecipare a tutte le attività promosse dall’ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ente;

• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; 

• di consultare i libri sociali presso la sede dell’ente.

3.  I soci sono tenuti: 

• all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

• a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’ente; 

• al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8-Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine dei due mesi dalla fine dell’esercizio, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L’adesione all’ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. 

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta  almeno 3 mesi prima.

Art. 9-Organi dell’ente 

Sono organi dell’ente:

●  Assemblea dei soci;

●  Consiglio direttivo;

●  Presidente; 

Art. 10-Assemblea dei Soci 

1. L’Assemblea dei soci, è l’organo sovrano dell’ente, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ente,  è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente  eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

6. Nel caso in cui l’ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Queste saranno conservate agli atti, in apposito libro. 

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5  associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.  

Art. 11-Assemblea Ordinaria dei Soci 

1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

4. L’Assemblea ordinaria:

• approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017;

• discute ed approva i programmi di attività;

• elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

•nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)

• elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo; (se previsto)

• elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

• approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

• delibera sull’esclusione degli associati;

• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

• delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

• delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ente;

• determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, comma 3 dello Statuto;

• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ente.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. 

Art. 12-Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art.10

2. Per deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. 

Art. 13-Consiglio direttivo 

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati; nel caso non si presenti nessuno l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ente, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ente, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

• redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;

• delibera sulle domanda di nuove adesioni;

• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

• sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

• ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni semestre e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri  componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. 

Art. 14-Presidente 

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’ente di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ente; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile. 

Art. 15-Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 DLGS 117/2017 viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Art. 16-Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 DLGS 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi .

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a  3 volte consecutive.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ente, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. 

Art. 17-Comitati Tecnici

1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ente intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.  

Art. 18-Scioglimento 

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. 

Art. 19-Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.